Dei ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alle procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa.ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 3 giugno 2022 N. 07245/2022
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